Ordinanza
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Art. 6a Luogo della prestazione per le prestazioni della ristorazione, le prestazioni culturali e simili eseguite nell’ambito del trasporto di persone nella regione di frontiera 8
(art. 9 LIVA) 1 Le prestazioni di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettere c e d LIVA eseguite nell’ambito del trasporto di persone nella regione di frontiera, parzialmente in territorio svizzero e parzialmente all’estero oppure sul lago di Costanza, e il cui luogo della prestazione non può essere collocato chiaramente in territorio svizzero o estero, sono considerate eseguite nel luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività. 2 Se il contribuente prova che una prestazione di cui al capoverso 1 è stata eseguita all’estero, si applica l’articolo 8 capoverso 2 lettera c e d LIVA. 8 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4739). |