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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 72Principi
(art. 32 LIVA)
1 La deduzione dell’imposta precedente può essere corretta integralmente riguardo a beni e prestazioni di servizi non utilizzati.
2 La deduzione dell’imposta precedente può essere corretta riguardo a beni e prestazioni di servizi utilizzati che siano ancora disponibili e abbiano un valore attuale nel momento in cui si sono realizzati i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente. Si presume che siano consumate o non più godibili già al momento dell’acquisto le prestazioni di servizi nell’ambito della consulenza, della contabilità, del reclutamento di personale, del management e della pubblicità,.
3 Per i beni fabbricati in proprio occorre prevedere, per l’utilizzazione dell’infrastruttura, un supplemento del 33 per cento sulle imposte precedenti sul materiale e su eventuali lavori di terzi per i semilavorati. È fatta salva la prova effettiva delle imposte precedenti sull’utilizzazione dell’infrastruttura.
4 Se i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente sono dati solo parzialmente, la correzione può essere effettuata solo nella misura in cui la nuova utilizzazione dia diritto alla deduzione dell’imposta precedente.