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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 99Aliquote forfetarie
(art. 37 cpv. 5 LIVA)
1 In caso di applicazione del metodo delle aliquote forfetarie, il credito fiscale è determinato moltiplicando il totale delle controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l’aliquota forfetaria autorizzata dall’AFC.
2 L’AFC fissa le aliquote forfetarie tenendo conto della quota dell’imposta precedente usuale per il settore. Un’attività per la quale non è stata fissata un’aliquota forfetaria va conteggiata all’aliquota applicabile secondo il metodo delle aliquote saldo.
3 Il contribuente deve conteggiare ognuna delle sue attività all’aliquota forfetaria determinante. Il numero delle aliquote forfetarie applicabili non è limitato.