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Art. 112 Insiemi e combinazioni di prestazioni
(art. 52 cpv. 3 e 19 cpv. 2 LIVA) 1 Se al momento dell’importazione è chiesta l’imposizione secondo l’articolo 19 capoverso 2 LIVA, la dichiarazione doganale deve essere corredata di un calcolo dei costi. 2 Dal calcolo dei costi devono risultare:
3 Gli elementi di costo che non possono essere attribuiti integralmente alle singole prestazioni, quali i costi generali, gli utili o i costi di trasporto, sono ripartiti sulle singole prestazioni proporzionalmente al valore delle stesse. 4 Per verificare la correttezza del calcolo, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)99 può esigere documenti supplementari. 99 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022. Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo. |