Art. 113 Esenzione dall’imposta sull’importazione
(art. 53 cpv. 2 e 107 cpv. 2 LIVA) Sono esenti dall’imposta sull’importazione: - a.
- i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 1° novembre 2006100 sulle dogane (OD);
- b.
- le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l’articolo 7 OD;
- c.
- i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d’onore esenti da dazio secondo l’articolo 8 OD;
- d.
- le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l’articolo 10 OD;
- e.
- le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell’equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l’articolo 11 OD;
- f.
- le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell’equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l’articolo 12 OD.
- g.
- le monete d’oro e l’oro fino secondo l’articolo 44.
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