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Art. 115 Importo della garanzia in caso di credito fiscale sorto condizionatamente e di agevolazioni di pagamento
(art. 56 cpv. 3 LIVA) 1 L’importo della garanzia ammonta, in caso di crediti fiscali sorti condizionatamente o qualora siano accordate agevolazioni di pagamento secondo l’articolo 76 capoverso 1 LD101:
2 Per i transiti internazionali, l’ammontare della garanzia è determinato conformemente ai trattati internazionali. 102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 103 Introdotta dall’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). |