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Art. 116 Adeguamento successivo delle controprestazioni
(art. 56 cpv. 5 LIVA) 1 La notifica di un adeguamento successivo delle controprestazioni deve contenere le seguenti informazioni:
2 I prezzi o le indicazioni di valore in valuta estera impiegati per determinare l’adeguamento delle controprestazioni vanno convertiti in franchi svizzeri al corso medio delle divise (vendita) del periodo. 3 Per determinare il debito fiscale all’importazione, l’UDSC può esigere documenti supplementari. |