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Art. 123 Procedure elettroniche 112
(art. 65a LIVA) L’annuncio di inizio dell’assoggettamento (art. 66 cpv. 1 LIVA), la presentazione del rendiconto (art. 71 LIVA) e le correzioni successive del rendiconto (art. 72 LIVA) devono avvenire per via elettronica attraverso l’apposito portale. 112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 312). |