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Art. 131 Consulenza in materia di protezione dei dati 118
(art. 76 cpv. 1 LIVA) 1 L’AFC designa un consulente responsabile in materia di protezione e sicurezza dei dati. 2 Il consulente controlla che vengano osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati e provvede, in particolare, a una verifica periodica dell’esattezza e della sicurezza dei dati. 3Il consulente provvede inoltre affinché si svolgano controlli periodici che garantiscano l’esattezza dei dati raccolti e il loro trasferimento completo su supporti di dati. 118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). |