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Art. 135 Statistiche 126
(art. 76a cpv. 2 lett. j LIVA) 1 L’AFC allestisce e tiene statistiche nella misura in cui siano necessarie per l’adempimento dei compiti legali. 2 L’AFC può comunicare dati, a fini statistici, alle autorità federali e cantonali nonché ad altre persone interessate, sempre che tali dati siano resi anonimi e non contengano indicazioni che permettono di risalire alle persone interessate. Sono fatti salvi gli articoli 10 capoversi 4 e 5 della legge del 9 ottobre 1992127 sulla statistica federale e 14 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 2003128 sulla Banca nazionale.129 3 I dati che non sono stati resi anonimi possono essere utilizzati per controlli interni e per la pianificazione interna. 126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 129 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 73 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |