(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)
1 Hanno diritto allo sgravio dall’imposta sul valore aggiunto i beneficiari istituzionali e le persone beneficiarie.
2 Sono considerati beneficiari istituzionali:
- a.
- i beneficiari di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSO137 che beneficiano dell’esenzione dalle imposte indirette in virtù del diritto internazionale, di un accordo concluso con il Consiglio federale che prevede l’esenzione dalle imposte indirette o di una decisione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) presa conformemente all’articolo 26 capoverso 3 LSO;
- b.
- i beneficiari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LSO che hanno la loro sede all’estero, qualora siano esonerati dalle imposte indirette in virtù di un atto costitutivo, di un protocollo sui privilegi e le immunità o da altri accordi internazionali.
3 Sono considerate persone beneficiarie:
- a.
- i Capi di stato e di governo durante l’esercizio effettivo di una funzione ufficiale in Svizzera, nonché le persone autorizzate ad accompagnarli che beneficiano dello statuto diplomatico;
- b.
- gli agenti diplomatici e i funzionari consolari, come pure le persone autorizzate ad accompagnarli che beneficiano dello stesso statuto diplomatico in Svizzera;
- c.
- gli alti funzionari di beneficiari istituzionali di cui al capoverso 2 lettera a che beneficiano dello statuto diplomatico in Svizzera, nonché le persone autorizzate ad accompagnarli, qualora beneficino dello stesso statuto diplomatico, se esonerati dalle imposte indirette in virtù di un accordo concluso tra il beneficiario istituzionale in questione e il Consiglio federale o il DFAE o in virtù di una decisione unilaterale del Consiglio federale o del DFAE;
- d.
- i delegati alle conferenze internazionali che beneficiano dello statuto diplomatico, se la conferenza alla quale partecipano beneficia dell’esenzione dalle imposte indirette conformemente al capoverso 2 lettera a;
- e.
- le personalità che esercitano un mandato internazionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b LSO e che beneficiano dello statuto diplomatico in Svizzera e dell’esenzione dalle imposte indirette in virtù di una decisione del Consiglio federale, nonché le persone autorizzate ad accompagnarle, qualora al beneficio dello stesso statuto diplomatico.
4Le persone di cittadinanza svizzera non hanno diritto allo sgravio dall’imposta.
5Lo sgravio dall’imposta sul valore aggiunto è operato tramite esenzione fiscale alla fonte conformemente agli articoli 144 e 145 e, eccezionalmente, tramite rimborso conformemente all’articolo 146.