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Art. 145 Condizioni per l’esenzione fiscale
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA) 1 Prima di ricevere qualsiasi prestazione, il beneficiario istituzionale che intende rivendicare l’esenzione fiscale deve attestare sul modulo ufficiale che le prestazioni sono destinate all’uso ufficiale. 2 Prima di ricevere qualsiasi prestazione, la persona beneficiaria che intende rivendicare l’esenzione fiscale deve farsi attestare sul modulo ufficiale dal beneficiario istituzionale a cui appartiene di godere dello statuto di cui all’articolo 143 capoverso 3 che la legittima all’ottenimento di prestazioni esonerate dall’imposta. La persona beneficiaria è tenuta a consegnare al fornitore di prestazioni il modulo ufficiale firmato di proprio pugno e a legittimarsi, ogniqualvolta riceva prestazioni, con la carta di legittimazione rilasciata dall’autorità federale competente. 3 L’esenzione fiscale giusta l’articolo 144 capoverso 1 lettera a può essere rivendicata unicamente se il prezzo d’acquisto effettivo delle prestazioni indicate nella fattura o in un documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi comprensivi dell’imposta. L’importo minimo non si applica alle prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni giusta l’articolo 10, né alle forniture di acqua in condotte, di gas ed elettricità da parte di aziende di erogazione. 4 Le condizioni giusta i capoversi 1–3 che danno diritto all’esenzione fiscale non si applicano agli acquisti di carburante per i quali il beneficiario istituzionale o la persona beneficiaria ha diritto all’esenzione dell’imposta sugli oli minerali in virtù degli articoli 26–28 dell’ordinanza del 20 novembre 1996139 sull’imposizione degli oli minerali, degli articoli 30 e 31 dell’ordinanza del 23 agosto 1989140 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera, così come degli articoli 28 e 29 dell’ordinanza del 13 novembre 1985141 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri. In questo caso il fornitore di prestazioni deve poter comprovare che l’UDSC non ha riscosso l’imposta sugli oli minerali oppure che l’ha rimborsata. |