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Art. 147 Obbligo di conservare i documenti
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA) Il contribuente deve conservare integralmente gli originali dei moduli ufficiali utilizzati, unitamente agli altri giustificativi, conformemente all’articolo 70 capoverso 2 LIVA. Ai moduli ufficiali trasmessi e conservati per via elettronica si applica per analogia l’articolo 122142. 142 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2018. |