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Art. 149 Riscossione successiva dell’imposta e infrazioni
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA) 1 Se le condizioni per l’esenzione fiscale giusta gli articoli 144 e 145 non sono date o vengono meno successivamente, il beneficiario istituzionale o la persona beneficiaria deve pagare al contribuente, nei casi di esenzione fiscale giusta l’articolo 144 capoverso 1 lettera a, l’importo corrispondente all’imposta. Se non viene versato, quest’importo è dovuto dal contribuente nella misura in cui gli sia imputabile una colpa. In caso di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero, i beneficiari istituzionali e le persone beneficiarie sono tenuti a versare successivamente l’imposta. 2 Sono fatte salve le disposizioni delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961143 sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 1963144 sulle relazioni consolari nonché degli accordi di sede. |