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Art. 162 Informazione del pubblico 159
1 Le deliberazioni e i documenti sottoposti all’organo consultivo o da esso redatti sono confidenziali. Sono fatti salvi i progetti inerenti alla definizione della prassi dell’AFC; tali progetti sono pubblicati sul sito Internet dell’AFC160 contemporaneamente alla convocazione della seduta in cui sono presumibilmente trattati. 2 L’organo consultivo può informare il pubblico, con il consenso dell’AFC, riguardo agli affari da esso trattati. 159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 160 www.estv.admin.ch > Imposta sul valore aggiunto > Informazioni specifiche > Organo consultivo. |