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Art. 166a Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017 165
(art. 10 cpv. 1 lett. a LIVA) Per le imprese estere che non hanno uno stabilimento d’impresa in territorio svizzero e che nei 12 mesi precedenti l’entrata in vigore della presente ordinanza hanno eseguito prestazioni imponibili in territorio svizzero, l’esenzione dall’assoggettamento secondo l’articolo 9a termina al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza se nel corso di questi 12 mesi l’impresa ha raggiunto il limite della cifra d’affari secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera a o c LIVA proveniente da prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all’estero che non sono escluse dall’imposta e se è presumibile che anche nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore dell’ordinanza esegue prestazioni imponibili in territorio svizzero. Se le prestazioni non sono state eseguite per tutti e 12 i mesi, la cifra d’affari è riportata su un anno intero. 165 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). |