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Art. 166b Disposizione transitoria della modifica del 15 agosto 2018 166
(art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA) Se vengono forniti dall’estero in territorio svizzero beni che in ragione dell’ammontare d’imposta irrilevante sono esenti dall’imposta sull’importazione, l’assoggettamento del fornitore della prestazione inizia con l’entrata in vigore della modifica del 15 agosto 2018, se nel corso dei 12 mesi precedenti con tali forniture ha raggiunto il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi e se è presumibile che anche nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore della modifica eseguirà prestazioni simili. 166 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3143). |