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Art. 166c Disposizioni transitorie della modifica del 16 giugno 2023 167
(art. 65a LIVA e art. 123 OIVA) 1 I contribuenti che hanno presentato i rendiconti in forma cartacea prima dell’entrata in vigore della modifica del 16 giugno 2023 possono continuare a presentarli in forma cartacea fino al 31 dicembre 2024. 2 Le correzioni dei rendiconti presentati in forma cartacea devono pure essere presentate in forma cartacea. 167 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 312). |