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Art. 18 Autorizzazione dell’imposizione di gruppo
(art. 13 e 67 cpv. 2 LIVA) 1 Su richiesta, l’AFC rilascia l’autorizzazione all’imposizione di gruppo se sono soddisfatte le condizioni determinanti. 2 La domanda va corredata delle dichiarazioni scritte con cui i singoli membri si dicono d’accordo con l’imposizione di gruppo, gli effetti della stessa e la rappresentanza del gruppo da parte del membro designato o della persona designata nella domanda. 3 La domanda va presentata dal rappresentante del gruppo. Può rappresentare il gruppo:
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