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Art. 22 Responsabilità solidale nell’imposizione di gruppo
(art. 15 cpv. 1 lett. c LIVA) 1 La responsabilità solidale di un membro di un gruppo d’imposizione si estende ai crediti di imposta, agli interessi e alle spese che sorgono durante la sua appartenenza al gruppo, eccezion fatta per le multe. 2 Se è stata promossa l’esecuzione nei confronti di un membro del gruppo d’imposizione, è stato fatto valere un ricupero d’imposta mediante avviso di tassazione nei confronti del rappresentante o è stato annunciato un controllo, i membri del gruppo d’imposizione non possono sottrarsi alla responsabilità solidale uscendo dal gruppo. |