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Art. 24 Entità della responsabilità
(art. 15 cpv. 4 LIVA) 1 La responsabilità secondo l’articolo 15 capoverso 4 LIVA è limitata all’importo dell’imposta sul valore aggiunto effettivamente ricevuto dal cessionario, nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata nei confronti del contribuente, a decorrere dal pignoramento o dalla dichiarazione di fallimento. 2 Nell’ambito della procedura di pignoramento o di realizzazione del pegno nei confronti di un contribuente, dopo aver ricevuto l’atto di pignoramento l’AFC informa senza indugio il cessionario sulla responsabilità a suo carico. 3 Dopo la dichiarazione di fallimento nei confronti di un contribuente, l’AFC può far valere la responsabilità del cessionario anche senza averlo previamente informato. |