Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 34 Cure mediche
(art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA) 1 Sono considerati cure mediche l’accertamento e il trattamento di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica dell’uomo nonché le attività che servono alla prevenzione di malattie e di disturbi della salute dell’uomo. 2 Sono assimilati alle cure mediche:
3 Non sono considerati cure mediche segnatamente:
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833). 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833). |