Art. 35 Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche
(art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA) 1 Il prestatore dispone di un’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA se:
2 Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833). 31 Introdotta dal n. I dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3839). 32 Introdotta dal n. II dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2) (RU 2020 5801). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022, prorogata sino al 30 giu. 2024 (RU 2021 891; 2022 838n. III). 33 Introdotta dal n. II dell’O del 27 gen. 2021 (RU 2021 53). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022, prorogato sino al 31 dic. 2023 (RU 2021 825; 2022 835n. II). |