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Art. 41 Esenzione dall’imposta per i trasporti aerei internazionali
(art. 23 cpv. 4 LIVA) 1 Sono esenti dall’imposta:
2 I tragitti sul territorio svizzero per i trasporti aerei internazionali sono esenti dall’imposta se il volo sul territorio svizzero è interrotto unicamente da uno scalo tecnico intermedio o per il trasbordo su un volo di coincidenza. |