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Art. 44 Operazioni con monete d’oro e oro fino esenti dall’imposta
(art. 107 cpv. 2 LIVA) 1 Sono esenti dall’imposta le operazioni con:
2 È considerata oro ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e anche qualsiasi lega contenente, in peso, 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenente più oro che platino. 41 RS 632.10, allegato. Ora: 9705.3100 e 9705.3900. 42 Nuovo numero giusta l’all. 2 n. II 9 dell’O del 15 feb. 2023 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 86). 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 3839). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 3839). |