Art. 47 Prestazioni al personale
(art. 24 LIVA) 1 Per le prestazioni eseguite a titolo oneroso al personale, l’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. È fatto salvo l’articolo 24 capoversi 2 e 3 LIVA. 2 Le prestazioni del datore di lavoro al personale che vanno dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo oneroso. L’imposta va calcolata sulla base dell’importo determinante per le imposte dirette. 3 Le prestazioni che non devono essere dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo gratuito; per tali prestazioni si presume vi sia un motivo imprenditoriale. 4 Se nell’ambito delle imposte dirette sono ammessi, per la determinazione delle componenti salariali, valori forfettari utili anche ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto, tali valori possono essere applicati anche all’imposta sul valore aggiunto. 5 Ai fini dell’applicazione dei capoversi 2–4 è irrilevante che si tratti di persone strettamente vincolate secondo l’articolo 3 lettera h LIVA.48 48 La correzione del 12 dic. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 7263). |