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Art. 5a Navigazione sul lago di Costanza, sul lago Inferiore di Costanza e sul Reno fino alla frontiera svizzera sotto a Basilea 7
(art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA) Il trasporto di persone con battelli sul lago di Costanza, sul lago Inferiore di Costanza e sul Reno tra il lago Inferiore di Costanza e la frontiera svizzera sotto a Basilea è considerato effettuato all’estero. 7 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4739). |