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Art. 78 Adesione al metodo delle aliquote saldo all’inizio dell’assoggettamento
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1 I nuovi contribuenti iscritti nel relativo registro (registro dei contribuenti) che intendono applicare il metodo delle aliquote saldo devono notificarlo per scritto all’AFC entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA. 2 L’AFC autorizza l’applicazione del metodo delle aliquote saldo se nei primi 12 mesi sia la cifra d’affari preventivata sia le imposte previste non superano i limiti di cui all’articolo 37 capoverso 1 LIVA. 3 Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso 1, il contribuente applica il metodo di rendiconto effettivo per almeno tre anni prima di poter passare al metodo delle aliquote saldo. Il passaggio anticipato è possibile in concomitanza con ogni adeguamento dell’aliquota saldo corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.70 4 I capoversi 1–3 si applicano per analogia anche in caso di iscrizione retroattiva. 5 L’imposta sul valore aggiunto che, all’inizio dell’assoggettamento, grava le scorte di merci, i mezzi d’esercizio e i beni d’investimento è considerata applicando il metodo delle aliquote saldo. Uno sgravio fiscale successivo non è ammesso. 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). |