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Art. 79 Passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1 I contribuenti che intendono passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo per scritto all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. In caso di notifica tardiva il passaggio ha luogo all’inizio del periodo fiscale successivo. 2 L’AFC autorizza l’applicazione del metodo delle aliquote saldo se nel periodo fiscale precedente non è stato superato alcuno dei limiti di cui all’articolo 37 capoverso 1 LIVA. 3 In caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d’esercizio né sui beni d’investimento. Resta salva una correzione conformemente all’articolo 93, se dal momento del passaggio i beni immobili vengono utilizzati in minor misura per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.71 4 Se, simultaneamente all’adesione al metodo delle aliquote saldo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l’articolo 39 LIVA, vanno effettuate le seguenti correzioni:
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). |