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Art. 95 Vendita di mezzi d’esercizio e beni d’investimento 89
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) La vendita di mezzi d’esercizio e beni d’investimento che non sono stati impiegati esclusivamente per l’esecuzione di prestazioni escluse dall’imposta è conteggiata all’aliquota saldo autorizzata. Se sono state autorizzate due aliquote saldo e il mezzo d’esercizio o il bene d’investimento è stato utilizzato in entrambe le attività, le controprestazioni sono conteggiate all’aliquota saldo più elevata. 89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). |