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Art. 120 Revoca dell’autorizzazione 130
(art. 63 LIVA) 1 L’autorizzazione è revocata se il contribuente non offre più le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto. 2 L’autorizzazione rilasciata ai fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a LIVA nei confronti dei quali è disposta una misura amministrativa di cui all’articolo 79a LIVA è revocata con effetto a partire dal giorno successivo all’emanazione della relativa decisione. 130 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485). |