|
Art. 18 Richiesta di applicazione dell’imposizione di gruppo 25
(art. 13, 65a cpv. 1 e 67 cpv. 2 LIVA) 1 Su richiesta, l’AFC iscrive il gruppo nel registro dei contribuenti. 2 Se le condizioni di cui all’articolo 13 capoverso 1 LIVA per l’imposizione di gruppo sono soddisfatte all’inizio del periodo fiscale, l’AFC iscrive il gruppo nel registro dei contribuenti a partire da tale momento, purché:
3 Se le condizioni di cui all’articolo 13 capoverso 1 LIVA per l’imposizione di gruppo sono soddisfatte solo durante il periodo fiscale in corso, l’AFC iscrive il gruppo nel registro dei contribuenti a partire da tale momento, purché:
4 La richiesta va corredata delle dichiarazioni scritte con cui i singoli membri del gruppo si dicono d’accordo con l’imposizione di gruppo, gli effetti della stessa e la rappresentanza del gruppo da parte del membro designato o della persona designata nella richiesta. 25 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485). |