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Art. 29 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico
(art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA) 1 Fatto salvo l’articolo 18 capoverso 3 LIVA, sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico segnatamente i seguenti flussi di mezzi finanziari versati da una collettività pubblica:32
2 Una collettività pubblica può designare come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari versati al beneficiario fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 72 capoverso 1 LIVA riferito al periodo fiscale in cui avviene il versamento.34 32 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485). 34 Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485). |