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Art. 43a Rinuncia alla fornitura esente dall’imposta a piattaforme 52
(art. 23 cpv. 2 n. 13 LIVA) 1 Il venditore può, previo consenso del fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA, indicare l’imposta nella fattura per la fornitura fittizia di beni sul territorio svizzero. Il consenso non è necessario se nei confronti del fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA è stata disposta una misura amministrativa di cui all’articolo 79a LIVA. 2 Il fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA può dedurre l’imposta a titolo d’imposta precedente. 52 Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485). |