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Art. 75
1 Non va effettuata alcuna riduzione dell’imposta precedente se i mezzi di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono attribuibili a un settore d’attività per il quale non è data l’imposta precedente o per il quale non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente. 2 Se i mezzi di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono attribuibili a un determinato settore d’attività, va ridotta soltanto l’imposta precedente sulle spese di tale settore. 3 Se i mezzi di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono versati per coprire un disavanzo d’esercizio, l’imposta precedente va ridotta complessivamente in ragione del rapporto tra questi mezzi e le entrate complessive. Le entrate complessive comprendono il totale della cifra d’affari, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, e le entrate che non sono considerate controprestazioni.81 81 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485). |