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Art. 79 Passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo 90
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1 I contribuenti che intendono passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. 2 L’AFC autorizza l’applicazione del metodo delle aliquote saldo se nel periodo fiscale precedente non è stato superato alcuno dei limiti di cui all’articolo 37 capoverso 1 LIVA. 3 L’imposta precedente dedotta, comprese le relative quote corrette a titolo di sgravio fiscale successivo, deve essere restituita all’AFC in funzione del valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi al momento del passaggio. La dichiarazione deve avvenire nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio. L’articolo 31 capoverso 3 LIVA e gli articoli 69 capoversi 1–3, 70 e 71 si applicano per analogia. 4 Se, simultaneamente all’adesione al metodo delle aliquote saldo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l’articolo 39 LIVA, vanno inoltre effettuate le seguenti correzioni alla data del passaggio:
90 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485). |