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Art. 86 Autorizzazione all’applicazione delle aliquote saldo 96
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1 Per ogni attività che costituisce oltre il 10 per cento della cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili è autorizzata l’applicazione dell’aliquota saldo corrispondente. 2 Per accertare se il limite del 10 per cento sia superato sono determinanti:
3 Nell’accertare se il limite del 10 per cento sia superato, le cifre d’affari di attività cui si applica la stessa aliquota saldo vanno cumulate. 4 Se, nel corso di tre periodi fiscali consecutivi, la cifra d’affari di un’attività o di più attività per le quali è stabilita la stessa aliquota saldo non supera più il limite del 10 per cento, l’autorizzazione all’applicazione dell’aliquota saldo in questione decade all’inizio del quarto periodo fiscale. 96 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485). |