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Art. 95 Vendita di mezzi d’esercizio, beni d’investimento e prestazioni di servizi attivabili 105
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) La vendita di mezzi d’esercizio, beni d’investimento e prestazioni di servizi attivabili che non sono stati impiegati esclusivamente per l’esecuzione di prestazioni escluse dall’imposta è conteggiata all’aliquota saldo autorizzata determinante per la prestazione in questione secondo gli articoli 84, 86 e 88. 105 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485). |