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Art. 98 Adesione al metodo delle aliquote forfetarie e cambiamento del metodo di rendiconto 110
(art. 37 cpv. 5 LIVA) 1 Le collettività pubbliche e le istituzioni affini di cui all’articolo 97 capoverso 1 che intendono applicare il metodo delle aliquote forfetarie devono notificarlo all’AFC. 2 Il metodo delle aliquote forfetarie è mantenuto per almeno un intero periodo fiscale. Se il contribuente sceglie il metodo di rendiconto effettivo, può passare al metodo delle aliquote forfetarie soltanto dopo un intero periodo fiscale. 3 Il passaggio anticipato al metodo di rendiconto effettivo o al metodo delle aliquote forfetarie è ammesso in concomitanza con ogni adeguamento dell’aliquota forfetaria corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote d’imposta di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. 4 Il passaggio a un altro metodo di rendiconto è ammesso per l’inizio di un periodo fiscale. Deve essere notificato all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. 110 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485). |