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Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL)
del 9 maggio 1990 (Stato 1° giugno 2020)
Art. 10Prezzo d’acquisto manifestamente eccessivo
(art. 269 CO)
È manifestamente eccessivo a tenore dell’articolo 269 CO il prezzo d’acquisto chiaramente superiore al valore di reddito di un fondo, calcolato sulla base delle pigioni in uso nella località o nel quartiere per oggetti dello stesso tipo.