(art. 269a lett. b CO)
1 Un aumento del tasso ipotecario di 1/4 per cento autorizza, di regola, a un aumento massimo della pigione:
- a.
- del 2 per cento quando i tassi ipotecari superano il 6 per cento;
- b.
- del 2,5 per cento quando i tassi ipotecari si situano tra il 5 e il 6 per cento;
- c.
- del 3 per cento quando i tassi ipotecari sono inferiori al 5 per cento.
Se i tassi ipotecari diminuiscono, le pigioni devono essere ridotte in proporzione, a meno che la differenza sia compensata con il rincaro intervenuto nel frattempo.
2 Qualora siano stati pattuiti piani di pagamento ai sensi dell’articolo 269a lettera d o contratti-quadro ai sensi dell’articolo 269a lettera f CO, vale la regolamentazione in essi prevista in caso di aumento dei tassi ipotecari e non la disciplina del capoverso precedente.
3 Se la pigione è calcolata durevolmente sulla base dei soli costi, senza riguardo alle pigioni in uso nel quartiere e alla compensazione del rincaro, essa può essere aumentata, in caso di incremento dei tassi ipotecari, in misura proporzionale al maggior onere gravante sul capitale investito.
4 Nel caso la pigione debba essere modificata in seguito a un cambiamento del tasso ipotecario, si deve inoltre considerare se e in quale misura precedenti modificazioni del tasso ipotecario abbiano comportato un adeguamento della pigione.