1 Sono prestazioni suppletive del locatore ai sensi dell’articolo 269a lett. b CO gli investimenti per migliorie di valorizzazione, l’ingrandimento della cosa locata, come pure le prestazioni accessorie suppletive. Di regola, le spese per revisioni importanti contano, in ragione del 50–70 per cento, come investimenti di valorizzazione.
2 Sono inoltre considerate prestazioni suppletive le seguenti migliorie energetiche:
- a.
- le misure volte a ridurre la dispersione energetica dell’involucro degli edifici;
- b.
- le misure volte a razionalizzare l’uso dell’energia;
- c.
- le misure volte a ridurre le emissioni degli impianti tecnici degli edifici;
- d.
- le misure volte a utilizzare le energie rinnovabili;
- e.
- la sostituzione di elettrodomestici ad alto consumo energetico tramite apparecchi a risparmio energetico.
3 Può essere considerata prestazione suppletiva soltanto la parte dei costi eccedente i costi per il ripristino o il mantenimento dello stato preesistente.
3bis I contributi accordati per migliorie di valorizzazione vanno detratti dall’importo della prestazione suppletiva.13
4 Gli aumenti di pigione per investimenti di valorizzazione e migliorie energetiche non sono abusivi quando non superino l’adeguata aliquota che permetta la rimunerazione del capitale investito, l’ammortamento e la manutenzione dell’investimento.
5 Gli aumenti di pigione per investimenti di valorizzazione e migliorie energetiche possono essere notificati soltanto a lavori ultimati, fermo restando che siano disponibili i documenti giustificativi. In caso di lavori più importanti, il locatore può procedere ad aumenti scalari di pigione in proporzione ai pagamenti già effettuati.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7021).
13 Introdotto dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014417).