del 9 maggio 1990 (Stato 1° giugno 2020)
(art. 269a lett. c CO)
1 Il reddito lordo ai sensi dell’articolo 269a lettera c CO è calcolato sulla base dei costi d’investimento.
2 Non si tiene conto dei costi del terreno e delle spese di costruzione e di acquisto manifestamente eccessive.