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Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL)
del 9 maggio 1990 (Stato 1° giugno 2020)
Art. 2Eccezioni
(art. 253a cpv. 2, 253b cpv. 2 e 3 CO)
1 Il capo secondo del titolo ottavo del CO (art. 269–270e) non si applica agli appartamenti e alle case unifamiliari di lusso che comprendono sei o più locali (cucina esclusa).
2 Agli appartamenti costruiti con l’aiuto dell’ente pubblico e le cui pigioni sono sottoposte al controllo dell’autorità si applicano soltanto gli articoli 253–268b, 269, 269d capoverso 3, 270e e 271–273c CO, nonché gli articoli 3–10 e 20–23 della presente ordinanza.2
2 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).