Ordinanza
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Art. 22 Composizione dell’autorità di conciliazione 26
(art. 200 cpv. 1 CPC27) I Cantoni sono tenuti a pubblicare periodicamente la composizione delle autorità di conciliazione e la loro competenza territoriale. 26 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). 27 RS 272 |