1 Le disposizioni concernenti la protezione contro le pigioni abusive e altre pretese abusive del locatore in materia di locazione di locali d’abitazione o commerciali si applicano a tutte le pigioni inizialmente stabilite e agli aumenti di pigione, la cui entrata in vigore sia stata prevista o notificata per una data successiva al 1° luglio 1990.
2 Se un aumento della pigione è stato notificato prima del 1° luglio 1990, ma con effetto successivo a questa data, il termine per contestarla (art. 270b CO) comincia a correre il 1° luglio 1990. Se una pigione iniziale, stabilita prima del 1° luglio 1990, ma per la cui entrata in vigore è stata prevista una data successiva, vale il termine ai sensi dell’articolo 270 CO.
3 Contratti di locazione con pigione indicizzata o scalare, che entrano in vigore dopo il 1 luglio 1990, sono retti dal nuovo diritto; i contratti di locazione con pigione indicizzata o scalare, entrati in vigore prima del 1° luglio 1990 ma destinati a aver fine dopo questa data, sono retti dal diritto previgente.
4 Se al 1° luglio 1990 una pigione non risulta ancora calcolata sulla base di un tasso ipotecario inferiore al 6 per cento, il locatore è autorizzato ad aumentarla, anche in epoca successiva, del 3,5 per cento per ogni quarto di per cento del tasso ipotecario inferiore al 6 per cento.