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Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL)
del 9 maggio 1990 (Stato 1° giugno 2020)
Art. 3Negozi abbinati
(art. 254 CO)
Sono negozi abbinati ai sensi dell’articolo 254 CO segnatamente l’obbligo del conduttore di acquistare la cosa locata, mobili o azioni, oppure di concludere un contratto d’assicurazione.