Ordinanza
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Art. 6c Contratto di rendimento energetico 6
1 Un contratto di rendimento energetico impegna un prestatore di servizi, dietro compenso, a ridurre i consumi energetici di un immobile mediante opportune misure di risparmio energetico. 2 Per misure di risparmio energetico ai sensi del capoverso 1 si intendono in particolare:
3 Il locatore può addebitare come spese accessorie i costi relativi a un contratto di rendimento energetico al massimo per dieci anni. 4 L’importo addebitato annualmente non può superare il valore del risparmio dei costi energetici realizzato dal conduttore in virtù del contratto di rendimento energetico durante il periodo di conteggio pertinente. 5 Nel calcolo del risparmio va tenuto conto dei fattori atmosferici. 6 Dall’importo di cui al capoverso 4 sono dedotti i contributi d’incentivazione per migliorie energetiche in misura della quota annuale risultante dalla ripartizione uniforme sulla durata del contratto di rendimento energetico. 6 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 20201511). |