1 Un contratto di rendimento energetico impegna un prestatore di servizi, dietro compenso, a ridurre i consumi energetici di un immobile mediante opportune misure di risparmio energetico.
2 Per misure di risparmio energetico ai sensi del capoverso 1 si intendono in particolare:
a.
l’ottimizzazione dell’esercizio degli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, nonché dell’automazione degli edifici;
b.
l’istruzione e la consulenza fornite agli inquilini;
c.
la sostituzione di impianti, installazioni e lampade;
d.
il miglioramento dell’involucro degli edifici.
3 Il locatore può addebitare come spese accessorie i costi relativi a un contratto di rendimento energetico al massimo per dieci anni.
4 L’importo addebitato annualmente non può superare il valore del risparmio dei costi energetici realizzato dal conduttore in virtù del contratto di rendimento energetico durante il periodo di conteggio pertinente.
5 Nel calcolo del risparmio va tenuto conto dei fattori atmosferici.
6 Dall’importo di cui al capoverso 4 sono dedotti i contributi d’incentivazione per migliorie energetiche in misura della quota annuale risultante dalla ripartizione uniforme sulla durata del contratto di rendimento energetico.
6 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 20201511).