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Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL)
del 9 maggio 1990 (Stato 1° giugno 2020)
Art. 7Locali d’abitazione o commerciali non locati
(art. 257b cpv. 1 CO)
1 I costi di riscaldamento concernenti i locali d’abitazione o commerciali non locati sono a carico del locatore.
2 Qualora non vi siano apparecchiature per il rilevamento del consumo termico individuale e sia stato provato che locali d’abitazione o commerciali non locati sono stati riscaldati soltanto nella misura necessaria per prevenire danni del gelo, il locatore deve assumersi soltanto parte dei costi di riscaldamento entranti in considerazione per questi locali secondo la chiave di ripartizione ordinaria. Questa parte ammonta di regola a:
a.
un terzo, per una casa di due o tre famiglie;
b.
la metà, per una casa di quattro a otto famiglie;
c.
due terzi, per immobili più grandi o stabili adibiti ad uffici o a locali commerciali.